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Accordo di riservatezza

Accordo di riservatezza

Aggiornato il 17 Luglio 2020
Effettivo dal 2 Agosto 2020
ACCORDO DI RISERVATEZZA TRA

Format Strategy S.r.l. con sede in via dei Bossi 7, Milano Partita IVA 10802020965 (di seguito, per brevità, anche la "Società" o "FaberExpert" o " Parte Rivelante").

E

Il soggetto che accetta il presente accordo (di seguito denominato Parte Ricevente).

PREMESSO CHE

- Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito "Informazioni Riservate" come definite al successivo art. 3);

- dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;

- Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo d poter erogare il servizio offerto;

- l'utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità;

- a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti su Parte Ricevente. Tutto ciò premesso, le Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all'articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di collaborazione.

Art. 3 - Informazioni Riservate

3.1. Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare il codice, il know how tecnico e commerciale, il modello commerciale, le modalità operative di erogazione del servizio, la struttura dei prezzi e dei costi, i riferimenti nonché i dati di contatto di Clienti, Fornitori e Partner, di proprietà di Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione dalla Parte Rivelante.

3.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d'esempio), senza alcuna limitazione.

3.3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:

a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;

b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;

c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;

d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;

e) vengano rivelate a Parte Ricevente da una soggetto diverso da Parte Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;

3.4. Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch'esse soggette alla disciplina del presente Accordo.

Art. 4 - Obblighi della Parte Ricevente.

4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.

4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:

a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3.4;

b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;

c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.

4.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.

4.4. Parte Ricevente manterrà il diritto a presentare i risultati della collaborazione, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.

Art. 5 - Proprietà intellettuale

5.1. Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte rilevante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.

5.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.

5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.

5.4. Saranno in capo a Parte Rivelante i diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della collaborazione, (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico e commerciale), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge a Parte Ricevente in qualità di autore ed inventore.

Art. 6- Restituzione di documenti

5.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a riconsegnare a Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.

5.2. Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.

Art. 7 - Periodo di durata

7.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di 30 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 8 - Divieto di cessione

8.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra parte.

Art. 9 - Modifica

9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 10 - Diritto applicabile e foro competente

10.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.

10.2. Competente a conoscere delle controversie sulla applicazione e interpretazione delle presenti Condizioni Generali è il Tribunale di Milano in via esclusiva, ad eccezione delle ipotesi in cui la legge preveda un foro diverso esclusivo e inderogabile.